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GRATUITO PATROCINIO

Il fondamento: l'Art. 24 della Costituzione Italiana
"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."
Cos'è il gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio, o patrocinio a spese dello Stato, è quell'istituto giuridico che garantisce il diritto di difesa anche al soggetto (persona fisica) che sia privo di un reddito minimo, il quale potrà essere difeso, assistito e rappresentato in giudizio (e dunque non è consentito per le attività extragiudiziali) da un avvocato la cui parcella verrà pagata dallo Stato.

Quali sono i requisiti per poter accedere
Reddito imponibile ai fini dell'Imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a € 10.628,16. Si deve tenere conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. Si tiene conto del solo reddito di quest'ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Nel solo giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente a carico.

Per quali giudizi è ammesso?
Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio).
E' altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico.

Modalità della richiesta: Cilvile e Amministrativo
Presentando (personalmente, a mezzo raccomandata o per il tramite del proprio difensore opportunemtne a ciò delegato) l'apposito modulo presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo o che è competente a conoscerne il merito, nel caso in cui il processo non sia ancora in corso o, ancora, dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Nel giudizio amministrativo la domanda andrà invece presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
 
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Modalità della richiesta: Penale
La domanda può essere presentata o direttamente dalla parte in udienza o presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva; alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione).
 
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Ultimo aggiornamento: 14 giugno 2015
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