GRATUITO PATROCINIO
Il fondamento: l'Art. 24
della Costituzione Italiana
"Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari."
Cos'è il gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio, o patrocinio a
spese dello Stato, è quell'istituto giuridico che garantisce il diritto
di difesa anche al soggetto (persona fisica) che sia privo di un
reddito minimo, il quale potrà essere difeso, assistito e rappresentato
in giudizio (e dunque non è consentito per le attività extragiudiziali)
da un avvocato la cui parcella verrà pagata dallo Stato.
Quali sono i requisiti per poter accedere
Reddito imponibile ai fini dell'Imposta
personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non
superiore a € 10.628,16. Si deve tenere conto anche dei redditi che per
legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel
caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di
convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni
componente della famiglia, compreso il richiedente. Si tiene conto del
solo reddito di quest'ultimo quando oggetto della causa risultano
essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli
interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Nel solo giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1.032,91
euro per ogni familiare convivente a carico.
Per quali giudizi è
ammesso?
Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel
processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile,
nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei
processi per separazione e divorzio).
E' altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di
revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di
applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia
prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico.
Modalità della
richiesta: Cilvile e Amministrativo
Presentando (personalmente, a mezzo raccomandata o per il tramite del
proprio difensore opportunemtne a ciò delegato) l'apposito modulo
presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
competente rispetto al luogo dove ha sede il Magistrato davanti al
quale è in corso il processo o che è competente a conoscerne il merito,
nel caso in cui il processo non sia ancora in corso o, ancora, dove ha
sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi
in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Nel giudizio amministrativo la domanda andrà invece presentata al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Modalità della
richiesta: Penale
La domanda può essere presentata o
direttamente dalla parte in udienza o presso l'Ufficio del magistrato
davanti al quale pende il processo (alla cancelleria del G.I.P., se il
procedimento è nella fase delle indagini preliminari; alla cancelleria
del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,
se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione).
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Legale Airoldi
Ultimo aggiornamento: 14 giugno 2015
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